Articolo 17 del Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69
Articolo 21Articolo 22
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2 marzo 1989
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6 marzo 1989
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30 aprile 1989
Art. 17. 1. Se l'ammontare dei redditi di lavoro autonomo e di impresa o dell'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione ((...)) non e' inferiore, per ciascun periodo di imposta, a quello risultante mediante l'applicazione di appositi coefficienti presuntivi di reddito o di operazioni imponibili determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 1989, tenendo conto dei coefficienti che verranno stabiliti entro il (( 10 maggio )) dello stesso anno, non si fa luogo a controlli per sorteggio o in base a criteri selettivi. Per i periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti in rettifica o di ufficio non definitivi concernenti redditi di impresa e di lavoro autonomo o imposta sul valore aggiunto, se la dichiarazione ((...)) indica redditi di impresa o di lavoro autonomo o corrispettivi di operazioni imponibili che, pur non essendo inferiori a quelli risultanti mediante l'applicazione dei coefficienti, sono inferiori a quelli risultanti dagli accertamenti, il rapporto non si considera esaurito limitatamente alla differenza. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 aprile 1989, n. 154 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che all'articolo 17, al primo periodo, dopo le parole: "corrispettivi di operazioni imponibili determinati", sono aggiunte le seguenti: "ai sensi dell'articolo 11".
Entrata in vigore il 30 aprile 1989
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