Articolo 10 del Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69
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20 giugno 2003
Art. 10. 1. Ai fini delle imposte sul reddito:
a) i soggetti indicati nell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , possono optare per il regime di contabilita' ordinaria;
b) i soggetti indicati nell'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 , possono optare per il regime di contabilita' semplificata con l'osservanza degli obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo 9 del presente decreto, e con determinazione del reddito a norma dell'articolo 79 del medesimo testo unico.
b-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N. 695 .
2. L'opzione puo' essere esercitata nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente o, per i contribuenti non soggetti all'obbligo della presentazione della predetta dichiarazione, mediante raccomandata postale da inviare, entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, all'ufficio delle imposte secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale e' esercitata, fino a quando non e' revocata ed in ogni caso per almeno un triennio.
3. Se nel corso del triennio l'ammontare dei ricavi supera i limiti di cui al primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, si applica, per l'anno seguente, il regime ordinario di determinazione del reddito.
4. Ai fini dell'esercizio dell'opzione l'ammontare dei ricavi, ragguagliato ad anno, e' computato con riferimento ai ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, determinati secondo il regime applicabile in tale periodo. In caso di inizio di attivita', per il primo periodo di imposta il contribuente puo' esercitare l'opzione in considerazione dell'ammontare dei ricavi che prevede di conseguire, dandone comunicazione entro trenta giorni dall'inizio di attivita' con le modalita' stabilite con il decreto previsto nel comma 2.
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2003, N. 126 )) .
Entrata in vigore il 20 giugno 2003
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