Articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305
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14 agosto 1988
Art. 18. 1. Si applicano ai magistrati di cui al presente titolo le disposizioni del titolo I, nonche' quelle di cui agli articoli 18, 20, 42, commi primo e secondo, intendendosi sostituite le parole "commissario del Governo" con le parole "Presidente del Consiglio dei Ministri o Presidente della Corte dei conti in relazione al tipo di atti", e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 .
2. Il segretario generale della Corte dei conti fornisce all'ufficio unico di cui all' art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , i dati ed i provvedimenti previsti nell'art. 42, terzo comma, del medesimo decreto, concernenti i magistrati in servizio in provincia di Bolzano, al fine della loro inclusione per notizia nel Bollettino ufficiale di cui al citato art.
42.
Entrata in vigore il 14 agosto 1988
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