Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305
Articolo 9Articolo 10 bis
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14 agosto 1988
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23 ottobre 2011
Art. 10. (( 1. Il rendiconto generale della Regione e quello delle Province di Trento e di Bolzano sono parificati dalle Sezioni riunite nella Regione Trentino-Alto Adige, con un Collegio composto dalle Sezioni di controllo delle Province di Trento e di Bolzano in adunanza congiunta. Le Sezioni riunite regionali si riuniscono alternativamente a Trento ed a Bolzano seguendo l'alternanza delle adunanze del Consiglio Regionale. )) 2. Alla decisione e' unita una relazione nella quale la Corte formula le sue osservazioni intorno al modo con cui l'amministrazione interessata si e' conformata alle leggi e suggerisce le variazioni o le riforme che ritenga opportuno.
3. La decisione e la relazione sono trasmesse al presidente del consiglio regionale o ai presidenti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano, che le sottopongono ai rispettivi consigli unitamente alla relazione della giunta.
4. Copia della decisione e della relazione viene trasmessa ai competenti commissari del Governo.
Entrata in vigore il 23 ottobre 2011
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