Articolo 10 del Decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118
Articolo 9Articolo 11
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24 ottobre 2021
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15 luglio 2022
Art. 10. Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti 1. ((COMMA AROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83)) .
2. L'esperto ((di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)) puo' invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione e' divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, puo' rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuita' aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.
3. ((Il procedimento di cui al comma 2 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)) , che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell' articolo 68 del codice di procedura civile , decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile . Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
Entrata in vigore il 15 luglio 2022
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