Art. 17.
E' elettore ed eleggibile ai Consiglio regionale chi e' iscritto nelle liste elettorali della Regione.
L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti ((, ovvero di membro del Parlamento europeo)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2))
E' elettore ed eleggibile ai Consiglio regionale chi e' iscritto nelle liste elettorali della Regione.
L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti ((, ovvero di membro del Parlamento europeo)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2))