Articolo 17 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
Articolo 16Articolo 18
Versione
10 marzo 1948
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 17.
E' elettore ed eleggibile ai Consiglio regionale chi e' iscritto nelle liste elettorali della Regione.
L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti ((, ovvero di membro del Parlamento europeo)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2))
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001
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