Articolo 7 del Decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61
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2 giugno 2012
Art. 7. Funzioni in materia di beni ambientali e fluviali 1. Fermo restando il potere statale d'indirizzo e coordinamento, sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative riguardanti l'individuazione, sulla base di criteri di cui all' articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma capitale.
2. Roma capitale concorre, con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, la Regione Lazio, e gli altri enti preposti:
a) alla definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale, tenuto conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualita' del paesaggio, nonche' dagli Osservatori istituiti in ogni regione e presso Roma capitale con le medesime finalita', ai sensi dell' articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio ;
b) alla definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attivita' di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale e di gestione dei relativi interventi, ai sensi dell' articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio ;
c) alle attivita' di formazione e di educazione al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio di Roma capitale;
d) alle attivita' di vigilanza sui beni paesaggistici del territorio di Roma capitale tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio .
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' art. 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 ) :
«2. Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a regioni o enti locali.».
- Si riporta il testo dell'art. 133 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 :
«Art. 133. Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio.
1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualita' del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonche' dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalita'.
2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresi', per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attivita' di pianificazione territoriale, nonche' la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'art. 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalita' di sviluppo territoriale sostenibile.
3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attivita' di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti».
Entrata in vigore il 2 giugno 2012
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