Articolo 12 del Decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61
Articolo 11Articolo 13
Versione
2 giugno 2012
>
Versione
30 maggio 2013
Art. 12. Disposizioni finanziarie 1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalita' e l'entita' del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e' determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni. ((Il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al presente comma puo' comunque essere ridefinito nell'ambito del patto territoriale di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183.)) 2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno non sono computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto. Non sono altresi' computate le spese relative all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, previa individuazione, nella legge di stabilita', della copertura degli eventuali effetti finanziari.
(( 2-bis. Il comma 22 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 , e' abrogato. )) (( 3. Con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all' articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 , e successive modificazioni, sono altresi' determinate, nell'ambito della quota assegnata alla Regione Lazio, previa intesa con la Regione medesima e Roma capitale, le risorse da erogare direttamente a Roma capitale con le modalita' e i tempi previsti per l'erogazione del Fondo alle regioni. Nelle more dell'intesa l'erogazione delle risorse e' effettuata in favore della Regione. Nell'ambito dell'intesa di cui al primo periodo, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze, sono rideterminati gli obiettivi del patto di stabilita' interno della Regione Lazio e di Roma Capitale, al fine di garantire la neutralita' sui saldi di finanza pubblica. )) 4. Per l'esclusivo finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 3 del presente decreto, Roma capitale puo' istituire, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere, un'ulteriore addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della citta' di Roma, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero.
5. Le disposizioni in materia di imposta di soggiorno, di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 , si applicano a Roma capitale anche per il finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 3 del presente decreto e limitatamente al periodo di ammortamento delle opere. Restano ferme le misure di imposta di soggiorno stabilite dall' articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .
Entrata in vigore il 30 maggio 2013
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente