Art. 237.
Le scuole elementari aperte da privati e destinate a fanciulli in eta' dell'obbligo scolastico sono regolate dalle medesime norme riguardanti le pubbliche scuole, per quanto concerne i titoli degli insegnanti e la lingua di insegnamento.
I titoli stessi devono essere posseduti da coloro ai quali e' intestata la concessione di autorizzazione all'apertura della scuola.
I programmi e gli orari devono essere in massima conformi a quelli vigenti per le scuole pubbliche.