Articolo 237 del Regolamento del Regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297
Articolo 236Articolo 238
Versione
3 agosto 1928

Art. 237.

Le scuole elementari aperte da privati e destinate a fanciulli in eta' dell'obbligo scolastico sono regolate dalle medesime norme riguardanti le pubbliche scuole, per quanto concerne i titoli degli insegnanti e la lingua di insegnamento.

I titoli stessi devono essere posseduti da coloro ai quali e' intestata la concessione di autorizzazione all'apertura della scuola.

I programmi e gli orari devono essere in massima conformi a quelli vigenti per le scuole pubbliche.

Entrata in vigore il 3 agosto 1928