Articolo 242 del Regolamento del Regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297
Articolo 241Articolo 243
Versione
3 agosto 1928

Art. 242.

La vigilanza sulle scuole private elementari e' intesa a tutelare la morale, l'igiene, il rispetto alle istituzioni dello Stato e ad assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 237.

Il provveditore, sentite le controdeduzioni degli interessati, ordina la chiusura di quella scuola, il cui dirigente ricusi di sottoporsi in qualunque tempo all'ispezione da parte dell'autorita' scolastica.

Entrata in vigore il 3 agosto 1928