Art. 242.
La vigilanza sulle scuole private elementari e' intesa a tutelare la morale, l'igiene, il rispetto alle istituzioni dello Stato e ad assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 237.
Il provveditore, sentite le controdeduzioni degli interessati, ordina la chiusura di quella scuola, il cui dirigente ricusi di sottoporsi in qualunque tempo all'ispezione da parte dell'autorita' scolastica.