Articolo 240 del Regolamento del Regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297
Articolo 239Articolo 241
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3 agosto 1928

Art. 240.

L'autorizzazione e' concessa per un anno. S'intende confermata di anno in anno sempre che permangano le condizioni nelle quali le scuole furono aperte.

A questo effetto chi ha ottenuto l'autorizzazione deve, al principio di ogni anno scolastico, comunicare all'ispettore gli eventuali cambiamenti.

Entrata in vigore il 3 agosto 1928