Articolo 160 del Regolamento del Regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297
Articolo 159Articolo 161
Versione
3 agosto 1928
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5 febbraio 2006

Art. 160.

La convenzione dura fino a che non sia disdetta dall'ente che mantiene le scuole, almeno tre mesi prima della chiusura dell'anno scolastico. Della disdetta viene immediatamente data notizia dal provveditore o dal Comune al Ministero ed essa avra' effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

Il provveditore o il Comune, che voglia denunziare una convenzione, deve informarne, per l'approvazione, il Ministero in tempo congruo perche' la denunzia possa comunicarsi all'altra parte nel termine di cui al comma precedente.
((28)) -------------- AGGIORNAMENTO (28)
Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250 , convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 , ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "L'articolo 160 del predetto regio decreto continua ad applicarsi nei confronti delle scuole primarie paritarie".
Entrata in vigore il 5 febbraio 2006
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