Art. 5. Individuazione degli edifici e dei complessi di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soprintendente ai monumenti provvede a formare un elenco degli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico, per i quali non sia stata effettuata la notifica ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , ed a trasmetterlo per l'approvazione al Ministro per la pubblica istruzione, che provvede con proprio decreto, entro i successivi 30 giorni. Il decreto e' pubblicato mediante affissione all'albo comunale. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.
Agli effetti di quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1, l'individuazione degli immobili di interesse monumentale, storico ed artistico puo' essere fatta per complessi di immobili definiti da perimetri riferiti al tracciato di strade, piazze o canali. In tali complessi sono inclusi anche edifici che, pur non avendo singolarmente interesse monumentale, storico ed artistico, fanno parte di ambienti da tutelare nel loro insieme in relazione alle finalita' di cui all' art. 1 dalla legge 16 aprile 1973, n. 171 .
Fermo restando quanto stabilito all'art. 4, secondo comma, per il restauro conservativo di singoli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico, gli interventi di restauro e risanamento conservativo da effettuarsi nei suddetti complessi di immobili sono subordinati all'approvazione dei piani particolareggiati da attuarsi sulla base di comparti edificatori.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i comuni di Venezia e di Chioggia provvedono alla formazione di un elenco degli edifici di uso pubblico da affiggere, entro lo stesso termine, nei rispettivi albi comunali.
Ai fini del presente decreto sono considerati edifici di uso pubblico, oltre quelli facenti parte del demanio ovvero del patrimonio indisponibile dello Stato e degli enti territoriali, gli immobili che appartengono ad enti pubblici e siano destinati a sede di uffici pubblici ovvero a pubblico servizio, nonche' gli edifici di culto.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soprintendente ai monumenti provvede a formare un elenco degli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico, per i quali non sia stata effettuata la notifica ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , ed a trasmetterlo per l'approvazione al Ministro per la pubblica istruzione, che provvede con proprio decreto, entro i successivi 30 giorni. Il decreto e' pubblicato mediante affissione all'albo comunale. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.
Agli effetti di quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1, l'individuazione degli immobili di interesse monumentale, storico ed artistico puo' essere fatta per complessi di immobili definiti da perimetri riferiti al tracciato di strade, piazze o canali. In tali complessi sono inclusi anche edifici che, pur non avendo singolarmente interesse monumentale, storico ed artistico, fanno parte di ambienti da tutelare nel loro insieme in relazione alle finalita' di cui all' art. 1 dalla legge 16 aprile 1973, n. 171 .
Fermo restando quanto stabilito all'art. 4, secondo comma, per il restauro conservativo di singoli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico, gli interventi di restauro e risanamento conservativo da effettuarsi nei suddetti complessi di immobili sono subordinati all'approvazione dei piani particolareggiati da attuarsi sulla base di comparti edificatori.
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i comuni di Venezia e di Chioggia provvedono alla formazione di un elenco degli edifici di uso pubblico da affiggere, entro lo stesso termine, nei rispettivi albi comunali.
Ai fini del presente decreto sono considerati edifici di uso pubblico, oltre quelli facenti parte del demanio ovvero del patrimonio indisponibile dello Stato e degli enti territoriali, gli immobili che appartengono ad enti pubblici e siano destinati a sede di uffici pubblici ovvero a pubblico servizio, nonche' gli edifici di culto.