Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791
Articolo 1Articolo 3
Versione
28 dicembre 1973
Art. 2. Restauro e risanamento conservativo

Nelle zone sugli immobili e nei complessi di cui agli articoli 1 e 5 sono consentiti interventi intesi al restauro ed al risanamento conservativo del tessuto storico, nel suo insieme e nelle singole unita' edilizie.
A scala urbana, tali interventi sono diretti:
a) a conservare il tessuto urbano nel rispetto dell'ambiente edilizio, delle aree libere, del sistema dei canali e degli spazi pubblici e privati;
b) a conservare il tessuto edilizio nel rispetto dei lavori storici, architettonici, ambientali, costruttivi, tipologici e formali;
c) a ripristinare le parti urbanistiche alterate;
d) ad assicurare al patrimonio edilizio idonee condizioni statiche, nonche' sufficienti condizioni di igiene e di salubrita';
e) a reperire immobili e spazi da destinare agli usi pubblici, alle attivita' collettive ed ai servizi sociali.
Le operazioni di restauro e di risanamento conservativo devono assicurare la salvaguardia ed il recupero dell'ambiente urbano, unitariamente considerato, anche in ordine al mantenimento delle destinazioni residenziali e di quelle commerciali ed artigianali alle prime connesse.
Coerentemente con le finalita' connesse al restauro ed al risanamento conservativo del tessuto urbano, sono consentite demolizioni esclusivamente di edifici o di loro parti, di epoca recente, in condizioni statiche precarie e che non si adeguino al tessuto edilizio circostante;
eventuali ricostruzioni debbono rispettare i caratteri costruttivi e tipologici dell'ambiente preesistente.
Le aree risultanti dalle demolizioni debbono essere utilizzate in ordine di priorita' per: i servizi pubblici di zona; il soddisfacimento degli standard urbanistici; i servizi connessi alla viabilita' acquea.
Le aree libere debbono restare inedificate, salva la loro eccezionale utilizzazione per i servizi di cui al comma precedente.
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sugli edifici debbono assicurare la conservazione della totalita' degli assetti costruttivi tipologici e formali che nel tempo hanno caratterizzato ciascun edificio e, in particolare, debbono essere volti:
a) alla conservazione integrale delle strutture storiche superstiti;
b) al ripristino delle parti distrutte ma necessarie all'integrita' dell'edificio;
c) all'eliminazione delle superfetazioni e delle aggiunte in contrasto con l'ambiente, ripristinando il sistema degli spazi liberi esterni ed interni che formano parte integrante dell'edificio.
Sono consentite destinazioni d'uso compatibili con le caratteristiche formali, tipologiche, costruttive e strutturali e con l'ambiente circostante.
Sono eccezionalmente consentiti accorpamenti di piu' unita' o cellule abitative, qualora lo richieda una piu' adeguata utilizzazione funzionale ai fini residenziali, sempre che siano effettuati all'interno di ogni unita' fabbricativa architettonicamente configurata e l'intervento non comporti alterazioni sostanziali della struttura tipologica e costruttiva caratterizzante l'organismo edilizio.
In ogni caso, gli interventi di restauro e risanamento conservativo debbono assicurare - salvo diversa determinazione motivata dal soprintendente ai monumenti - la conservazione:
a) della veste architettonica esterna con particolare riguardo agli infissi, che vanno eventualmente sostituiti con materiali tradizionali ed agli intonaci che debbono essere risarciti con malta e tinte analoghe a quelle originarie;
b) della struttura portante in quanto associata al carattere tipologico dell'edificio;
c) dei solai, che possono essere sostituiti, senza modificazione della quota di calpestio, con strutture aventi gli stessi requisiti di quelle precedenti;
d) delle coperture a tetto ed a terrazza che debbono restare alla stessa quota;
e) delle scale interne, ogni qualvolta queste costituiscano elemento caratterizzante del tipo edilizio;
f) delle porte, delle finestre e delle altre aperture che vanno ricondotte alle forme tradizionali.
E' consentito procedere, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei precedenti commi, al riordino ed alla installazione di: canne fumarie; impianti generali, quali impianto idrico, di riscaldamento, di ascensore e simili; servizi interni, quali bagni e cucine anche con aereazione artificiale; impianti tecnologici di servizio.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1973
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