Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426
Articolo 7Articolo 9
Versione
23 agosto 1984
Art. 8.
Sulla procedura di cui all'art. 84 dello statuto la sezione autonoma di Bolzano decide con lodo arbitrale non soggetto ad alcuna impugnativa.
Entrata in vigore il 23 agosto 1984
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