Art. 5.
Per la nomina dei magistrati della sezione autonoma di Bolzano costituisce requisito la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata a termini delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e successive modificazioni. Costituisce altresi' requisito per la nomina l'eta' ((non inferiore a 40 anni e non superiore a 60 anni.)) ((6))
I magistrati della sezione autonoma di Bolzano non possono essere trasferiti ad altra sede e nei loro confronti non trova applicazione il disposto dell' art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186 .
Salvo quanto diversamente disposto nel precedente comma, ai predetti magistrati si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati amministrativi regionali; gli eventuali provvedimenti di rimozione, sospensione o collocamento a riposo anticipato, sono adottati, limitatamente ai magistrati di nomina del consiglio provinciale di Bolzano, previa intesa con il consiglio provinciale stesso.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 APRILE 1999, N. 161 .
--------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 19 maggio 2017, n. 77 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la presente modifica non si applica ai procedimenti di nomina dei magistrati della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa avviati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. medesimo.
Per la nomina dei magistrati della sezione autonoma di Bolzano costituisce requisito la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata a termini delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e successive modificazioni. Costituisce altresi' requisito per la nomina l'eta' ((non inferiore a 40 anni e non superiore a 60 anni.)) ((6))
I magistrati della sezione autonoma di Bolzano non possono essere trasferiti ad altra sede e nei loro confronti non trova applicazione il disposto dell' art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186 .
Salvo quanto diversamente disposto nel precedente comma, ai predetti magistrati si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati amministrativi regionali; gli eventuali provvedimenti di rimozione, sospensione o collocamento a riposo anticipato, sono adottati, limitatamente ai magistrati di nomina del consiglio provinciale di Bolzano, previa intesa con il consiglio provinciale stesso.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 APRILE 1999, N. 161 .
--------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 19 maggio 2017, n. 77 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la presente modifica non si applica ai procedimenti di nomina dei magistrati della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa avviati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. medesimo.