Art. 9.
Sui ricorsi avverso provvedimenti ritenuti lesivi del principio di parita' tra i gruppi linguistici proposti ai sensi dell'art. 92 dello statuto, la sezione autonoma di Bolzano adotta, senza il voto determinante del presidente a termini dell'ultimo comma dell'art. 91 dello statuto stesso, atti non soggetti ad alcun gravame.
Qualora non sia raggiunta la maggioranza dei voti dei componenti, la sezione ne da' atto nella decisione ed il ricorso si intende respinto.
Ai sensi dell'art. 92 dello statuto, il ricorso puo' essere proposto dal consigliere regionale, provinciale o comunale nel caso che la lesione del principio di parita' tra i gruppi linguistici sia stata preventivamente riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consigliare che si ritiene leso. Con il ricorso deve essere depositato l'atto da cui risulti l'adesione della maggioranza del gruppo linguistico, con firma autografa dei consiglieri.
Avviso dell'avvenuta proposizione del ricorso da parte del consigliere regionale, provinciale o comunale, deve essere pubblicato nel primo Bollettino ufficiale utile della regione.
Il cittadino, che si ritiene direttamente leso dal provvedimento gia' impugnato ai sensi del primo comma ed al quale il provvedimento non sia stato direttamente comunicato, puo', entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale regionale, proporre ricorso ovvero sottoscrivere il ricorso del consigliere, adducendo vizi di legittimita'; in tali casi si applica la disciplina prevista dal precedente art. 7.
Nel caso in cui contro lo stesso provvedimento, oltre al ricorso del consigliere proposto a termine dell'art. 92 dello statuto, venga proposto ricorso dal cittadino interessato, la sezione autonoma di Bolzano - senza procedere alla riunione dei due ricorsi - decide prima il ricorso presentato dal cittadino.
Sui ricorsi proposti ai sensi del primo e del terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58 , la sezione autonoma di Bolzano decide con lodo arbitrale non soggetto ad alcuna impugnativa.
Sui ricorsi avverso provvedimenti ritenuti lesivi del principio di parita' tra i gruppi linguistici proposti ai sensi dell'art. 92 dello statuto, la sezione autonoma di Bolzano adotta, senza il voto determinante del presidente a termini dell'ultimo comma dell'art. 91 dello statuto stesso, atti non soggetti ad alcun gravame.
Qualora non sia raggiunta la maggioranza dei voti dei componenti, la sezione ne da' atto nella decisione ed il ricorso si intende respinto.
Ai sensi dell'art. 92 dello statuto, il ricorso puo' essere proposto dal consigliere regionale, provinciale o comunale nel caso che la lesione del principio di parita' tra i gruppi linguistici sia stata preventivamente riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consigliare che si ritiene leso. Con il ricorso deve essere depositato l'atto da cui risulti l'adesione della maggioranza del gruppo linguistico, con firma autografa dei consiglieri.
Avviso dell'avvenuta proposizione del ricorso da parte del consigliere regionale, provinciale o comunale, deve essere pubblicato nel primo Bollettino ufficiale utile della regione.
Il cittadino, che si ritiene direttamente leso dal provvedimento gia' impugnato ai sensi del primo comma ed al quale il provvedimento non sia stato direttamente comunicato, puo', entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale regionale, proporre ricorso ovvero sottoscrivere il ricorso del consigliere, adducendo vizi di legittimita'; in tali casi si applica la disciplina prevista dal precedente art. 7.
Nel caso in cui contro lo stesso provvedimento, oltre al ricorso del consigliere proposto a termine dell'art. 92 dello statuto, venga proposto ricorso dal cittadino interessato, la sezione autonoma di Bolzano - senza procedere alla riunione dei due ricorsi - decide prima il ricorso presentato dal cittadino.
Sui ricorsi proposti ai sensi del primo e del terzo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58 , la sezione autonoma di Bolzano decide con lodo arbitrale non soggetto ad alcuna impugnativa.