Art. 3. 1. All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 12.444.000 a decorrere dal 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
Articolo 2Articolo 4
- Legge 5 ottobre 1991, n. 325
Articolo 3 della Legge 5 ottobre 1991, n. 325
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25 ottobre 1991
25 ottobre 1991
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