a) lire 100 mila, per i redditi di ammontare superiore a lire 100 milioni fino a lire 200 milioni;
b) lire 300 mila, per i redditi di ammontare superiore a lire 200 milioni fino a lire 500 milioni;
c) lire 1 milione, per i redditi di ammontare superiore a lire 500 milioni.
2. Il pagamento del tributo e' effettuato nei termini e con le modalita' previste per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 1994.
3. E' istituito un tributo straordinario dovuto dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Il tributo e' pari all'uno per cento del reddito complessivo, al netto del credito d'imposta sui dividendi e di quello sui fondi comuni di investimento, relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il pagamento del tributo e' effettuato nei termini e con le modalita' previste per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta per il predetto periodo di imposta.
4. I tributi di cui ai commi 1 e 3 non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e non si applicano ai soggetti che hanno il domicilio, la residenza, la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita' nel territorio dei comuni individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 e 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1994 e n. 280 del 30 novembre 1994.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214)) .
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonche' per il contenzioso dei tributi ((di cui ai commi 1 e 3)) , si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta di bollo.
7. Le entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri recati dal presente decreto e di quelli relativi al servizio del debito pubblico. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalita' di attuazione di quanto previsto dal presente comma.