Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459
Articolo 5
Versione
19 gennaio 1999
Art. 6. Limiti massimi di emissione
per materiale rotabile di nuova costruzione 1. I valori limite di emissione LAmax del materiale rotabile di nuova costruzione sono riportati negli allegati A e B del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante; tali valori sono misurati a m 25 dalla mezzeria del binario di corsa, in campo libero, a 3,5 m sul piano del ferro.
2. Il materiale rotabile e' sottoposto a verifica, almeno ogni sei anni, per accertarne la rispondenza alla certificazione di omologazione ai fini acustici. Per il materiale rotabile con velocita' di esercizio superiore a 200 km/h la verifica di cui sopra deve essere effettuata ogni cinque anni. La relativa documentazione deve essere disponibile per eventuali controlli da parte delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e degli altri organi competenti.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1999
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