Art. 19. Abrogazioni 1. Sono abrogati la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e l'articolo 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91 .
Note all' art. 19:
- La legge 16 febbraio 1942, n. 426 , recante "Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 dell'11 maggio 1942.
- L' art. 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91 , cosi recita:
"Art. 14 (Federazioni sportive nazionali). - Le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle societa' e dagli organismi ad esse affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna.
Alle federazioni sportive nazionali e' riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.
Per l'espletamento delle attivita' di amministrazione da parte degli uffici centrali, le federazioni sportive nazionali si avvalgono di personale del CONI, il cui rapporto di lavoro e' regolato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 .
Per le attivita' di carattere tecnico e sportivo e presso gli organi periferici, le federazioni sportive nazionali possono avvalersi, laddove ne ravvisino l'esigenza, dell'opera di personale, assunto, pertanto, in base a rapporti di diritto privato. La spesa relativa gravera' sul bilancio delle federazioni sportive nazionali.
Le federazioni sportive nazionali devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa".
Note all' art. 19:
- La legge 16 febbraio 1942, n. 426 , recante "Costituzione e ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 dell'11 maggio 1942.
- L' art. 14 della legge 23 marzo 1981, n. 91 , cosi recita:
"Art. 14 (Federazioni sportive nazionali). - Le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle societa' e dagli organismi ad esse affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna.
Alle federazioni sportive nazionali e' riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.
Per l'espletamento delle attivita' di amministrazione da parte degli uffici centrali, le federazioni sportive nazionali si avvalgono di personale del CONI, il cui rapporto di lavoro e' regolato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 .
Per le attivita' di carattere tecnico e sportivo e presso gli organi periferici, le federazioni sportive nazionali possono avvalersi, laddove ne ravvisino l'esigenza, dell'opera di personale, assunto, pertanto, in base a rapporti di diritto privato. La spesa relativa gravera' sul bilancio delle federazioni sportive nazionali.
Le federazioni sportive nazionali devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa".