Articolo 2 del Decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242
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20 aprile 2017
Art. 2. Statuto 1. Il CONI e' la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, anche d'intesa con la commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, istituita ai sensi dell' articolo 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376 , l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attivita' sportive, nonche' la promozione della massima diffusione della pratica sportiva ((...)) per i normodotati ((...)) , nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . Il CONI, inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.
2. Lo statuto e' adottato a maggioranza dei componenti del consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ed e' approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. L'organizzazione periferica del CONI e' disciplinata dallo statuto dell'ente.
4. Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano, in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475 .
4-bis. Lo statuto disciplina le procedure per l'elezione del presidente e della giunta nazionale.
Entrata in vigore il 20 aprile 2017
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