Articolo 6 del Decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 agosto 1999
>
Versione
11 febbraio 2004
>
Versione
20 aprile 2017
Art. 6. Giunta nazionale 1. La giunta nazionale e' composta da:
a) il presidente del CONI, che la presiede;
b) i membri italiani del CIO;
c) dieci rappresentanti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate;
c-bis) un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva;
c-ter) due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI.
1-bis. Tra i componenti di cui alla lettera c) del comma 1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi, i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:
a) Presidenti di federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate, in numero non superiore a cinque;
b) componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CONI, di una federazione sportiva nazionale o di una disciplina sportiva associata.
2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 15 .
3. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 FEBBRAIO 2017, N. 43)) .
4. Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale.
5. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 15 .
6. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 15 .
Entrata in vigore il 20 aprile 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente