Articolo 16 del Decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242
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Art. 16.
(Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate).

1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attivita' sportiva da parte di chiunque in condizioni di parita' e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunita' tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere piu' mandati. I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato.
Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicono nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno nonche' il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutivita' dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutivita' dei mandati. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, il CONI, al fine di garantire una piu' ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, le quali nelle assemblee nazionali non possono comunque essere in numero superiore a due se il numero delle societa' con diritto al voto e' inferiore a trecento, a tre se il numero delle societa' con diritto al voto e' compreso tra trecento e quattrocentonovantanove, a quattro se il numero delle societa' con diritto al voto e' compreso tra cinquecento e novecentonovantanove, o a cinque se il numero delle societa' con diritto al voto e' pari a mille o superiore. Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina e ne riferisce all'autorita' vigilante. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente comma, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva nonche' ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva. I soggetti di cui all'undicesimo periodo debbono garantire nei loro statuti la piu' ampia partecipazione all'elettorato passivo. (9) ((12)) 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 8 .
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 8 .
5. Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attivita' o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline associate. A tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto puo' prevedere, altresi', la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.
6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla federazione e dalla disciplina associata nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.

----------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 luglio - 29 settembre 2023 (in G.U. 1ª s.s. 04/10/2023 n. 40), n. 184 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 16, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), con riferimento all'inciso «, nonche' ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate», nella parte in cui estendeva agli organi territoriali in questione il divieto posto dall'art. 16, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 242 del 1999 , nel testo vigente prima delle modifiche di cui all' art. 39-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 , recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112 ". --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 31 dicembre 2024, n. 208 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 , si interpretano nel senso che gli stessi non si applicano agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva, per i quali continua ad applicarsi quanto disposto dall' articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 ".
Entrata in vigore il 31 dicembre 2024
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