Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137
Articolo 11Articolo 13
Versione
15 agosto 2012
Art. 12. Disposizione temporale 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall' articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5-bis, del citato decreto-legge n. 138 del 2011 :
«Art. 3 (Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attivita' economiche). - Commi 1. - 5. (Omissis).
5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012In vigore dal 25 marzo 2012.
Commi 5-ter - 12-bis (Omissis).».
Entrata in vigore il 15 agosto 2012
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