Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 7 settembre 1973 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 maggio 1982 |
Commentari • 3
- 1. Rapporti regolati dalla presente leggehttps://www.brocardi.it/
Giurisprudenza • 51
- 1. Trib. Lucca, sentenza 24/02/2025, n. 1097Provvedimento: N.R.G. 3654/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LUCCA Il Tribunale di Lucca, Sezione Specializzata Agraria, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Dott.ssa Silvia Morelli Giudice Dott. Polidori Matteo Esperto Dott. Franchi Giudo Esperto ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3654/2023 promossa da: Parte_1 Parte_2 (Avv. Rosi Leandro) ATTORI contro CP_1 CONVENUTO CONTUMACE Avente ad oggetto: Azione di condanna al rilascio del fondo Sulla base delle conclusioni precisate da parte …Leggi di più...
- affitto agrario·
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- risoluzione contratto·
- art. 5 Legge n. 203/1982·
- art. 11 D.Lgs. 150/2011·
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il termine fissato dall' art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462 , gia' prorogato al 15 marzo 1973, con legge 23 dicembre 1972, n. 844 , e' ulteriormente prorogato fino al termine dell'annata agraria in corso, secondo le scadenze consuetudinarie.
Le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462 , si applicano, sino al termine suddetto, anche per i pagamenti comunque dovuti dagli affittuari per l'annata agraria 1972-73, salvo conguaglio in base a quanto sara' stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1972.
I pagamenti effettuati dagli affittuari a titolo provvisorio, per le annate agrarie 1970-71, 1971-72 e 1972-73, saranno conguagliati in base alle norme che saranno emanate ai sensi del precedente comma.
Gli affittuari che abbiano effettuato pagamenti in base alle disposizioni contenute nella presente legge non possono essere considerati inadempienti per morosita'. - Art. 2.
Sono soggetti a proroga legale i contratti d'affitto a coltivatore diretto che siano in corso al momento della entrata in vigore della presente legge. ((1)) La fissazione di un termine di scadenza contrattuale intervenuta sia prima che dopo l'entrata in vigore della presente legge, all'inizio o durante il rapporto, in qualunque modo espressa, non costituisce rinuncia alla proroga legale, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 .
Non puo' essere dichiarata risoluzione del contratto per morosita', qualora l'affittuario, convenuto in giudizio, dimostri un credito per somme pari o superiori all'importo del canone non pagato, comunque versate e a qualunque titolo, durante il corso del rapporto, o per le spese fatte ai sensi del primo comma dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 .
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 3 maggio 1982, n.203 ha disposto (con l'art. 53, comma 3) che "il primo comma dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1973, n. 508 , devono interpretarsi nel senso che la proroga legale si estende a tutte le concessioni ed a tutti i contratti agrari ivi considerati, verbali o scritti, stipulati in date anteriori o successive all'entrata in vigore delle leggi medesime."