Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 7 settembre 1973 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 maggio 1982 |
Commentari • 3
- 1. Recesso dal contratto di affitto e casi di risoluzionehttps://www.brocardi.it/
- 2. Rapporti regolati dalla presente leggehttps://www.brocardi.it/
- 3. Legge 3 maggio 1982, n. 203Avv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 17 marzo 2014
L. 3 maggio 1982, n. 203 (1). Norme sui contratti agrari (2). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 maggio 1982, n. 121. (2) Vedi, anche, l'art. 6, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. TITOLO I Disposizioni integrative e modificative dell'affitto dei fondi rustici Capo I – Durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto 1. Affitto a coltivatore diretto. La durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, compresi quelli in corso e quelli in regime di proroga, è regolata dalle norme della presente legge. I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, hanno la durata minima di quindici anni, salvo quanto previsto dalla presente legge. 2. Durata dei contratti in corso. …
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Giurisprudenza • 48
- 1. Trib. Lucca, sentenza 24/02/2025, n. 1097Provvedimento: N.R.G. 3654/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LUCCA Il Tribunale di Lucca, Sezione Specializzata Agraria, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Dott.ssa Silvia Morelli Giudice Dott. Polidori Matteo Esperto Dott. Franchi Giudo Esperto ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3654/2023 promossa da: Parte_1 Parte_2 (Avv. Rosi Leandro) ATTORI contro CP_1 CONVENUTO CONTUMACE Avente ad oggetto: Azione di condanna al rilascio del fondo Sulla base delle conclusioni precisate da parte …Leggi di più...
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- art. 5 Legge n. 203/1982·
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- 2. Trib. Vallo della Lucania, sentenza 22/10/2024, n. 636Provvedimento: Tribunale di Vallo della Lucania n. 1249/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Sezione Specializzata Agraria Il Collegio composto dai magistrati, riuniti in camera di consiglio, dott. Elvira Bellantoni Presidente dott. Concetta Serrone Giudice dott. Elvira Bellantoni Giudice rel. ed est. perito agrario Luca Baselice Esperto D'Elia Gerardo Esperto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 1249/2023, avente ad oggetto controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto e vertente tra (C.F. ), col Parte_1 C.F._1 …Leggi di più...
- art. 11 d.lgs. n. 150/2011·
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- 3. Trib. Imperia, sentenza 07/11/2024, n. 673Provvedimento: Proc. 1489/2023 TRIBUNALE DI IMPERIA La Sezione Specializzata Agraria nelle persone dei Dott. Pasquale Longarini Presidente Dott. Fabio Favalli Giudice Estensore Dott.ssa Maria Teresa de Sanctis Giudice Ludovico Tortonesi Esperto Andrea Di Muro Esperto ha pronunciato la seguente Sentenza avente ad oggetto Contratto d'affitto di fondo rustico TRA , rapp.to e difeso dall'Avv.to Diego Taggiasco Parte_1 Ricorrente contro , rapp.ta e difesa dall'Avv. Giulio Bettazzi Controparte_1 Resistente Motivi della Decisione ha agito in giudizio, esponendo: Parte_1 -in data 05.02.2021 le odierne parti hanno stipulato, con l'assistenza dei rappresentanti di un contratto di affitto di …Leggi di più...
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- 4. Trib. Pavia, sentenza 26/11/2024, n. 1539Provvedimento: N. R.G. 2739/2024 TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA VERBALE DI UDIENZA CON DISCUSSIONE ORALE Oggi 26 novembre 2024, alle ore 11:30, innanzi al Tribunale in composizione collegiale, Sezione specializzata agraria, sono comparsi: Per , l'avv. MOSCATELLI PAOLA, la quale si riporta agli atti ed alle conclusioni ivi Parte_1 rassegnate, insistendo per il relativo accoglimento. Per nessuno risulta telematicamente costituito, né è comparso in aula fino alle Controparte_1 ore 11.32. Il Collegio preliminarmente, verificata la rituale e tempestiva notificazione del ricorso e del decreto al domicilio digitale di parte convenuta, risultante dai pubblici elenchi INI-PEC (v. …Leggi di più...
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- 5. Trib. Macerata, sentenza 09/10/2024, n. 839Provvedimento: N. R.G. 796/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Sezione Specializzata Agraria Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott. Luigi Reale Giudice dott. Angelica Capotosto Giudice rel. Brunoo Simoni Esperto Cristiano Sopranzetti Esperto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 796/2024 promossa da: (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FIDANZA ERMINIA RICORRENTE contro (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE OGGETTO: risoluzione contratto per inadempimento Concisa esposizione delle ragioni di fatto e …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il termine fissato dall' art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462 , gia' prorogato al 15 marzo 1973, con legge 23 dicembre 1972, n. 844 , e' ulteriormente prorogato fino al termine dell'annata agraria in corso, secondo le scadenze consuetudinarie.
Le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462 , si applicano, sino al termine suddetto, anche per i pagamenti comunque dovuti dagli affittuari per l'annata agraria 1972-73, salvo conguaglio in base a quanto sara' stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1972.
I pagamenti effettuati dagli affittuari a titolo provvisorio, per le annate agrarie 1970-71, 1971-72 e 1972-73, saranno conguagliati in base alle norme che saranno emanate ai sensi del precedente comma.
Gli affittuari che abbiano effettuato pagamenti in base alle disposizioni contenute nella presente legge non possono essere considerati inadempienti per morosita'. - Art. 2.
Sono soggetti a proroga legale i contratti d'affitto a coltivatore diretto che siano in corso al momento della entrata in vigore della presente legge. ((1)) La fissazione di un termine di scadenza contrattuale intervenuta sia prima che dopo l'entrata in vigore della presente legge, all'inizio o durante il rapporto, in qualunque modo espressa, non costituisce rinuncia alla proroga legale, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 .
Non puo' essere dichiarata risoluzione del contratto per morosita', qualora l'affittuario, convenuto in giudizio, dimostri un credito per somme pari o superiori all'importo del canone non pagato, comunque versate e a qualunque titolo, durante il corso del rapporto, o per le spese fatte ai sensi del primo comma dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 .
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 3 maggio 1982, n.203 ha disposto (con l'art. 53, comma 3) che "il primo comma dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1973, n. 508 , devono interpretarsi nel senso che la proroga legale si estende a tutte le concessioni ed a tutti i contratti agrari ivi considerati, verbali o scritti, stipulati in date anteriori o successive all'entrata in vigore delle leggi medesime."