Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698
Articolo 2Articolo 4
Versione
6 gennaio 1995
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Versione
30 maggio 1996
Art. 3. Nuovo regime contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia di prestazioni ai minorati civili 1. La commissione, entro tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 1, comma 1, fissa la data della visita medica. Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato puo' presentare una diffida a provvedere, in carta semplice, all'assessorato alla sanita' della regione territorialmente competente, che fissa la data della visita, da effettuarsi da parte della commissione operante presso la U.S.L. di appartenenza, entro il termine complessivo di nove mesi dalla data di presentazione della domanda, ovvero, se la diffida sia presentata oltre il sesto mese dalla data della domanda, non oltre novanta giorni dalla sua presentazione, dandone formale comunicazione all'interessato.
2. Avverso i verbali di visita emessi dalle commissioni mediche U.S.L. e dalle commissioni mediche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile, di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 , gli interessati possono presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso alla commissione medica superiore e di invalidita' civile. Il ricorso viene definito entro centottanta giorni dalla data di presentazione con decreto del direttore generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro.
3. Con decreto del Ministro del tesoro per i fini di cui al comma 2, la commissione medica superiore e di invalidita' civile, di cui all' art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 , puo' essere articolata in sezioni regionali utilizzando, ove necessario, duecento unita' di personale medico da portarsi in diminuzione del contingente delle commissioni periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile.
4. I ricorsi di cui al comma 2 si intendono respinti qualora la decisione non intervenga nel termine indicato nello stesso comma.
5. Avverso le decisioni di cui al comma 2 e le omesse convocazioni a visita e' ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari relativi all'invalidita' civile, alla cecita' civile e al sordomutismo, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per le istanze presentate anteriormente a tale data, la legittimazione passiva spetta alla regione e al Ministero del tesoro, a seconda che l'atto impugnato sia stato emanato dalle commissioni mediche operanti presso le unita' sanitarie locali o dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 20 maggio 1996, n. 156 (in G.U. 1ª s.s. 29/05/1996, n. 22) "dichiara che non spetta allo Stato attribuire, con norma regolamentare, alle Regioni la legittimazione passiva in procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari relativi all'invalidita' civile, alla cecita' civile e al sordomutismo quando l'atto impugnato sia stato emanato dalle commissioni mediche operanti presso le unita' sanitarie locali, e, conseguentemente, annulla in parte qua la disposizione di cui all' art. 3, comma 5, del d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici)".
Entrata in vigore il 30 maggio 1996
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