Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698
Articolo 3Articolo 5
Versione
6 gennaio 1995
Art. 4. Procedimento per la concessione delle provvidenze
economiche ai minorati civili 1. Le procedure di concessione e di pagamento delle provvidenze economiche da parte delle prefetture, debbono concludersi entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione di copia dell'istanza, corredata dal verbale di accertamento sanitario trasmessi dalla commissione medica sanitaria competente. Il decorso del termine e' sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di richiesta all'interessato di produrre ulteriore documentazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di accertamenti sanitari effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento su istanza presentata anteriormente a tale data.
3. I comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica sono soppressi. Le relative funzioni sono attribuite ai prefetti.
4. Nella provincia autonoma di Trento e nella regione Valle d'Aosta, fino a quando non saranno emanate apposite normative nella materia, la concessione delle provvidenze e' disposta con provvedimento, rispettivamente, del commissario del Governo e del presidente della giunta regionale.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1995
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