Art. 22. Disposizioni particolari 1. Nei confronti del personale degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, nell'ambito delle disposizioni previste dall' art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 , la negoziazione decentrata si riferisce in particolare all'organizzazione del lavoro nelle sue diverse articolazioni, anche con riferimento al regime degli orari di lavoro, che garantisca, comunque, lo svolgimento delle attivita' finalizzate all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127)) .
3. I criteri e le modalita' di attuazione degli avvicendamenti del personale del Ministero degli affari esteri, appartenente alle qualifiche funzionali, tra l'amministrazione centrale e gli uffici all'estero e tra gli uffici all'estero e viceversa sono stabiliti con accordi decentrati secondo le norme a tale ultimo fine previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 , da concludersi a livello centrale del Ministero degli affari esteri, nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di lavoro straordinario, fatto salvo il disposto del comma 6 dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 , limitatamente agli importi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 6.
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127)) .
3. I criteri e le modalita' di attuazione degli avvicendamenti del personale del Ministero degli affari esteri, appartenente alle qualifiche funzionali, tra l'amministrazione centrale e gli uffici all'estero e tra gli uffici all'estero e viceversa sono stabiliti con accordi decentrati secondo le norme a tale ultimo fine previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 , da concludersi a livello centrale del Ministero degli affari esteri, nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di lavoro straordinario, fatto salvo il disposto del comma 6 dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 , limitatamente agli importi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 6.