Articolo 2 del Regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 marzo 1939
Art. 2.

L'approvazione dei progetti relativi agli edifici scolastici e' subordinata, per la parte riguardante la costruzione, la modifica e il restauro delle palestre ginnastiche e piscine, al preventivo parere favorevole, in linea tecnica, della Commissione Impianti Sportivi (C.I.S.) del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).


Entrata in vigore il 15 marzo 1939
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente