Art. 16. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 67 del regolamento in materia di restrizione 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall'Allegato XVII del regolamento al di fuori dei casi di cui all'articolo 67 del regolamento, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro.
((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) l'introduzione del Capo I.
((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) l'introduzione del Capo I.