Articolo 16 del Decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133
Articolo 15Articolo 17
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9 ottobre 2009
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1 febbraio 2022
Art. 16. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 67 del regolamento in materia di restrizione 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il fabbricante, l'importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall'Allegato XVII del regolamento al di fuori dei casi di cui all'articolo 67 del regolamento, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 40.000 a 150.000 euro.
((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) l'introduzione del Capo I.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2022
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