Art. 7. Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano
agli importatori e ai distributori 1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 3 quando immette sul mercato materiale elettrico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica materiale elettrico gia' immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformita' al presente decreto.
agli importatori e ai distributori 1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 3 quando immette sul mercato materiale elettrico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica materiale elettrico gia' immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformita' al presente decreto.