Articolo 6 del Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8
Articolo 5Articolo 7
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16 gennaio 1991
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25 marzo 2001
Art. 6. (( Attenuante speciale in caso di collaborazione )) 1. Nei casi di cui al comma quarto dell'articolo 289- bis e ai commi quarto e quinto dell'articolo 630 del codice penale , se il contributo fornito dal concorrente del reato dissociatosi dagli altri e' di eccezionale rilevanza, anche con riguardo alla durata del sequestro e alla incolumita' della persona sequestrata, le pene ivi previste possono essere ulteriormente diminuite in misura non eccedente un terzo.
Entrata in vigore il 25 marzo 2001
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