Art. 14. Servizio centrale di protezione 1. Alla attuazione e alla specificazione delle modalita' esecutive del programma speciale di protezione deliberato dalla commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il ((Ministro dell'economia e delle finanze)) che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate. ((Il Servizio centrale di protezione e' articolato in almeno due divisioni dotate di personale e strutture differenti e autonome, in modo da assicurare la trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia)) . PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 6 .
((1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente)) 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 13 FEBBRAIO 2001, N. 45 .
((1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente)) 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 13 FEBBRAIO 2001, N. 45 .