2. Per stabilire se sia necessario applicare taluna delle misure di protezione e, in caso positivo, per individuare quale di esse sia idonea in concreto, la commissione centrale puo' acquisire specifiche e dettagliate indicazioni sulle misure di prevenzione o di tutela gia' adottate o adottabili dall'autorita' di pubblica sicurezza, dall'Amministrazione penitenziaria o da altri organi, nonche' ogni ulteriore elemento eventualmente occorrente per definire la gravita' e l'attualita' del pericolo in relazione alle caratteristiche delle condotte di collaborazione.
3. Esclusivamente al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle speciali misure di protezione, la commissione centrale puo' procedere anche all'audizione delle autorita' che hanno formulato la proposta o il parere e di altri organi giudiziari, investigativi e di sicurezza; puo' inoltre utilizzare gli atti trasmessi dall'autorita' giudiziaria ai sensi dell' articolo 118 del codice di procedura penale .
4. Il contenuto del piano provvisorio di protezione previsto dal comma 1 e delle speciali misure di protezione che la commissione centrale puo' applicare nei casi in cui non provvede mediante la definizione di uno speciale programma e' stabilito nei decreti previsti dall'articolo 17-bis, comma 1. Il contenuto delle speciali misure di protezione puo' essere rappresentato, in particolare, oltre che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti, dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza, dall'adozione delle misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di residenza, dalla previsione di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale nonche' dal ricorso, nel rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario, a modalita' particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti.
5. Se, ricorrendone le condizioni, la commissione centrale delibera la applicazione delle misure di protezione mediante la definizione di uno speciale programma, questo e' formulato secondo criteri che tengono specifico conto delle situazioni concretamente prospettate e puo' comprendere, oltre alle misure richiamate nel comma 4, il trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti, speciali modalita' di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di assistenza personale ed economica, cambiamento delle generalita' a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 , e successive modificazioni, misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre persone sottoposte a protezione oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie.
6. Le misure di assistenza economica indicate nel comma 5 comprendono, in specie, sempreche' a tutte o ad alcune non possa direttamente provvedere il soggetto sottoposto al programma di protezione, la sistemazione alloggiativa e le spese per i trasferimenti, le spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie, l'assistenza legale e l'assegno di mantenimento nel caso di impossibilita' di svolgere attivita' lavorativa. La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacita' lavorativa e' definita dalla commissione centrale e non puo' superare un ammontare di cinque volte l'assegno sociale di cui all' articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 . L'assegno di mantenimento puo' essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT. L'assegno di mantenimento puo' essere integrato dalla commissione con provvedimento motivato solo quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione, eventualmente sentiti l'autorita' che ha formulato la proposta, il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali interessati a norma dell'articolo 11. Il provvedimento e' acquisito dal giudice del dibattimento su richiesta della difesa dei soggetti a cui carico sono utilizzate le dichiarazioni del collaboratore. Lo stesso giudice, sempre su richiesta della difesa dei soggetti di cui al periodo precedente, acquisisce l'indicazione dell'importo dettagliato delle spese sostenute per la persona sottoposta al programma di protezione.
PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 .
7. Nella relazione prevista dall'articolo 16, il Ministro dell'interno indica il numero complessivo dei soggetti e l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica dei soggetti sottoposti a programma di protezione e, garantendo la riservatezza dei singoli soggetti interessati, specifica anche l'ammontare delle integrazioni dell'assegno di mantenimento eventualmente intervenute e le esigenze che le hanno motivate.
8. Ai fini del reinserimento sociale dei collaboratori e delle altre persone sottoposte a protezione, e' garantita la conservazione del posto di lavoro ovvero il trasferimento ad altra sede o ufficio secondo le forme e le modalita' che, assicurando la riservatezza e l'anonimato dell'interessato, sono specificate in apposito decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati. Analogamente si provvede per la definizione di specifiche misure di assistenza e di reinserimento sociale destinate ai minori compresi nelle speciali misure di protezione.
9. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare con provvedimento motivato i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 16-quater ad incontrarsi tra loro quando ricorrono apprezzabili esigenze inerenti alla vita familiare.
10. Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione a norma del comma 5 e che non sono detenute o internate e' consentita l'utilizzazione di un documento di copertura. ((Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, l'utilizzazione del documento di copertura puo' essere consentita anche ai collaboratori e ai rispettivi familiari che siano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale o che fruiscano della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 16-nonies del presente decreto. Quando si rende necessario, nell'ambito dei compiti affidati al Servizio centrale di protezione ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto, compiere particolari atti o svolgere specifiche attivita' di natura riservata, per il perseguimento delle finalita' di cui al primo periodo e per la funzionalita', la riservatezza e la sicurezza dell'applicazione delle speciali misure di protezione, sono consentiti al predetto Servizio centrale di protezione l'utilizzazione di documenti di copertura nonche' la creazione di identita' fiscali di copertura, anche di tipo societario. Per l'utilizzazione dei documenti e la creazione delle identita' fiscali di cui al terzo periodo, il Servizio centrale di protezione si avvale della collaborazione delle autorita' e degli altri soggetti competenti.)) 11. L'autorizzazione al rilascio del documento di copertura indicato nel comma 10 e' data dal Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14 il quale chiede alle autorita' competenti al rilascio, che non possono opporre rifiuto, di predisporre il documento e di procedere alle registrazioni previste dalla legge e agli ulteriori adempimenti eventualmente necessari. ((L'autorizzazione alla creazione di identita' fiscali di copertura, anche di tipo societario, di cui al comma 10 e' data dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con facolta' di delega a uno dei vice direttori generali del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, ed e' diretta alle autorita' e agli altri soggetti competenti, che non possono opporre rifiuto di predisporre i documenti, procedere alle registrazioni e porre in essere ogni adempimento necessario.)) Si applicano le previsioni in tema di esonero da responsabilita' di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 . ((Presso il Servizio centrale di protezione sono tenuti un registro riservato, attestante i tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento, e ogni altra documentazione relativa alla creazione di identita' fiscali di copertura, anche di tipo societario.)) .
12. Quando ricorrono particolari motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica o il giudice possono autorizzare il soggetto interrogato o esaminato a eleggere domicilio presso persona di fiducia o presso un ufficio di polizia, ai fini delle necessarie comunicazioni o notificazioni.
13. Quando la proposta o la richiesta per l'ammissione a speciali forme di protezione e' formulata nei confronti di soggetti detenuti o internati, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria provvede ad assegnare i soggetti medesimi a istituti o sezioni di istituto che garantiscano le specifiche esigenze di sicurezza. Allo stesso modo il Dipartimento provvede in vista della formulazione della proposta e su richiesta del procuratore della Repubblica che ha raccolto o si appresta a raccogliere le dichiarazioni di collaborazione o il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dall'articolo 16-quater.
14. Nei casi indicati nel comma 13, la custodia e' assicurata garantendo la riservatezza dell'interessato anche con le specifiche modalita' di cui al decreto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, e procurando che lo stesso sia sottoposto a misure di trattamento penitenziario, specie organizzative, dirette ad impedirne l'incontro con altre persone che gia' risultano collaborare con la giustizia e dirette ad assicurare che la genuinita' delle dichiarazioni non possa essere compromessa. E' fatto divieto, durante la redazione dei verbali e comunque almeno fino alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, di sottoporre la persona che rende le dichiarazioni ai colloqui investigativi di cui all' articolo 18-bis, commi 1 e 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni. E' fatto altresi' divieto, alla persona medesima e per lo stesso periodo, di avere corrispondenza epistolare, telegrafica o telefonica, nonche' di incontrare altre persone che collaborano con la giustizia, salvo autorizzazione dell'autorita' giudiziaria per finalita' connesse ad esigenze di protezione ovvero quando ricorrano gravi esigenze relative alla vita familiare.
15. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 14 comporta l'inutilizzabilita' in dibattimento, salvi i casi di irripetibilita' dell'atto, delle dichiarazioni rese al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria successivamente alla data in cui si e' verificata la violazione.