Articolo 16 sexies del Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8
Articolo 16 quinquiesArticolo 16 septies
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25 marzo 2001
Art. 16-sexies. (( (Acquisizione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione nonche' di copie per estratto dei registri in materia di colloqui investigativi in caso di interrogatorio o esame del collaboratore). )) (( 1. Quando si deve procedere all'interrogatorio o all'esame del collaboratore quale testimone o persona imputata in un procedimento connesso o di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall' articolo 371, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale il giudice, su richiesta di parte, dispone che sia acquisito al fascicolo del pubblico ministero il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di cui all'articolo 16-quater limitatamente alle parti di esso che concernono la responsabilita' degli imputati nel procedimento.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il giudice, a richiesta di parte, dispone altresi' l'acquisizione di copia per estratto del registro tenuto dal direttore del carcere in cui sono annotati il nominativo del detenuto o internato, il nominativo di chi ha svolto il colloquio a fini investigativi, la data e l'ora di inizio e di fine dello stesso, nonche' di copia per estratto del registro di cui al comma 3 dell'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, per la parte relativa ai colloqui a fini investigativi intervenuti con il collaboratore. ))
Entrata in vigore il 25 marzo 2001
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