Articolo 16 del Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8
Articolo 15Articolo 16 bis
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16 gennaio 1991
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17 marzo 1991
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25 marzo 2001
Art. 16. (( Relazione del Ministro dell'interno )) 1. Il Ministro dell'interno riferisce semestralmente con relazione al Parlamento (( sulle misure speciali )) di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalita' generali di applicazione, senza riferimenti nominativi.
Entrata in vigore il 25 marzo 2001
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