Art. 16-octies. Revoca o sostituzione della custodia cautelare per effetto della collaborazione). 1. La misura della custodia cautelare non puo' essere revocata o sostituita con altra misura meno grave per il solo fatto che la persona nei cui confronti e' stata disposta tiene o ha tenuto taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali. In tali casi, alla revoca o alla sostituzione puo' procedersi solo se, nell'ambito degli accertamenti condotti in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, il giudice che procede, sentiti il ((procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e)) i procuratori generali presso le corti di appello interessati, non ha acquisito elementi dai quali si desuma l'attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo e ha accertato che il collaboratore, ove soggetto a speciali misure di protezione, ha rispettato gli impegni assunti a norma dell'articolo 12.
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25 marzo 2001
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21 aprile 2015
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Commentario • 1
- 1. Art. 178 - Nullità di ordine generalehttps://www.filodiritto.com/
Giurisprudenza • 21
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2023, n. 20361Provvedimento: […] comma 1 lett. e), cod.proc.pen., per avere omesso ogni motivazione in merito alla eccepita inesistenza dell'ordinanza del G.u.p. per la mancata acquisizione dei pareri prescritti dall'art. 16-octies legge n. 203/1991 (rectius art. 16-octies d.l. n. 8/1991 convertito in legge n. 82/1991). […] «In tema di collaboratori di giustizia, il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, qualora adottato senza previa acquisizione del parere del Procuratore Nazionale Antimafia, prescritto dall'art. 16-octies del d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, […]Leggi di più...
- art. 310 cod.proc.pen.·
- inammissibilità ricorso·
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- art. 606 cod.proc.pen.·
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- art. 16-octies d.l. n. 8/1991·
- parere Procuratore Nazionale Antimafia
- 2. Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/05/2023, n. 19659Provvedimento: […] Il Tribunale ha osservato che l'istanza di revoca della misura si fondava essenzialmente sul comportamento processuale del detenuto, che aveva già reso dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie, con conseguente richiesta di applicazione del disposto dell'art.16-octies del d.l. 15 gennaio 1991, n.8; ha quindi osservato che la scelta della collaborazione non comportava, di per sé stessa, il superamento della presunzione di adeguatezza della misura di massimo rigore essendo necessaria la valutazione complessiva delle esigenze cautelari e la concreta verifica del comportamento collaborativo, essendo estranea alla disposizione predetta l'applicazione di qualsiasi automatismo. […]Leggi di più...
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- art. 275 cod.proc.pen.·
- art. 274 cod.proc.pen.·
- vizio di aspecificità·
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- collaborazione con la giustizia·
- art. 16-octies d.l. 15/1991·
- condanna Cassa delle Ammende
- 3. Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2024, n. 17050Provvedimento: […] Ciò considerato, l'assunto dal quale parte la difesa è corretto in diritto: l'art. 16-octies del d.l. n. 8 del 1991 (convertito con legge 15 marzo 1991, n. 82) si limita a precludere la revoca o la sostituzione della misura in atto ove siano emersi persistenti collegamenti con la criminalità organizzata. […]Leggi di più...
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- revoca o sostituzione misura custodiale·
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- art. 16-octies d.l. n. 8 del 1991·
- vizi di motivazione
- 4. Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2024, n. 42765Provvedimento: […] 1.1 L'assunto dal quale parte la difesa è corretto in diritto: l'art. 16-octies del d.l. n. 8 del 1991 (convertito con legge 15 marzo 1991, n. 82) si limita a precludere la revoca o la sostituzione della misura in atto ove siano emersi persistenti collegamenti con la criminalità organizzata. […]Leggi di più...
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- 5. Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2020, n. 10650Provvedimento: […] Si tratta, ad avviso di questo Collegio, di un iter motivazionale che per un verso appare coerente con i rigorosi parametri delineati dall'art. 16-octies d.l. n. 8 del 1991 per l'attenuazione del regime cautelare (ancorata alla mancata acquisizione di elementi indicativi dell'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata), e che, per altro verso, si pone in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. […]Leggi di più...
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- art. 16-octies d.l. n. 8 del 1991·
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