Articolo 16 octies del Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8
Articolo 16 septiesArticolo 16 nonies
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25 marzo 2001
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21 aprile 2015
Art. 16-octies. Revoca o sostituzione della custodia cautelare per effetto della collaborazione). 1. La misura della custodia cautelare non puo' essere revocata o sostituita con altra misura meno grave per il solo fatto che la persona nei cui confronti e' stata disposta tiene o ha tenuto taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali. In tali casi, alla revoca o alla sostituzione puo' procedersi solo se, nell'ambito degli accertamenti condotti in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, il giudice che procede, sentiti il ((procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e)) i procuratori generali presso le corti di appello interessati, non ha acquisito elementi dai quali si desuma l'attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo e ha accertato che il collaboratore, ove soggetto a speciali misure di protezione, ha rispettato gli impegni assunti a norma dell'articolo 12.
Entrata in vigore il 21 aprile 2015
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