Articolo 16 quater del Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8
Articolo 16 terArticolo 16 quinquies
Versione
25 marzo 2001
Art. 16-quater. (( (Verbale illustrativo dei contenuti della
collaborazione). )) (( 1. Ai fini della concessione delle speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonche' per gli effetti di cui agli articoli 16-quinquies e 16-nonies, la persona che ha manifestato la volonta' di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volonta', tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali e' interrogato nonche' degli altri fatti di maggiore gravita' ed allarme sociale di cui e' a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori ed altresi' le informazioni necessarie perche' possa procedersi alla individuazione, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilita' dei quali essa stessa o, con riferimento ai dati a sua conoscenza, altri appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente.
2. Le informazioni di cui al comma 1 relative alla individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilita' non sono richieste quando la volonta' di collaborare e' stata manifestata dai testimoni di giustizia.
3. Le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato "verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione", redatto secondo le modalita' previste dall' articolo 141-bis del codice di procedura penale , che e' inserito, per intero, in apposito fascicolo tenuto dal procuratore della Repubblica cui le dichiarazioni sono state rese e, per estratto, nel fascicolo previsto dall' articolo 416, comma 2, del codice di procedura penale relativo al procedimento cui le dichiarazioni rispettivamente e direttamente si riferiscono. Il verbale e' segreto fino a quando sono segreti gli estratti indicati nel precedente periodo. Di esso e' vietata la pubblicazione a norma dell' articolo 114 del codice di procedura penale .
4. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, la persona che rende le dichiarazioni attesta, fra l'altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravita' o comunque tali da evidenziare la pericolosita' sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali.
5. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione la persona indica i colloqui investigativi eventualmente intrattenuti.
6. Le notizie e le informazioni di cui ai commi 1 e 4 sono quelle processualmente utilizzabili che, a norma dell' articolo 194 del codice di procedura penale , possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili.
7. Le speciali misure di protezione di cui ai Capi II e II-bis non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate, qualora, entro il termine di cui al comma 1, la persona cui esse si riferiscono non renda le dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non siano documentate nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.
8. La disposizione del comma 7 si applica anche nel caso in cui risulti non veritiera l'attestazione di cui al comma 4.
9. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 4 rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria oltre il termine previsto dallo stesso comma 1 non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati contro le persone diverse dal dichiarante, salvo i casi di irripetibilita'. ))
Entrata in vigore il 25 marzo 2001
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