Art. 16-quinquies. (( (Attenuanti in caso di collaborazione). )) (( -
1. Le circostanze attenuanti che il codice penale e le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione, relativa ai delitti di cui all'articolo 9, comma 2, possono essere concesse soltanto a coloro che, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 16-quater, hanno sottoscritto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-quater.
2. Il giudice, anche d'ufficio, accerta l'avvenuta redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione entro il termine prescritto.
3. Se la collaborazione si manifesta nel corso del dibattimento, il giudice puo' concedere le circostanze attenuanti di cui al comma 1 anche in mancanza del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, ferma restando la necessita' di procedere alla sua redazione entro il termine prescritto per gli effetti di cui agli articoli 16-quater e 16-nonies. ))
1. Le circostanze attenuanti che il codice penale e le disposizioni speciali prevedono in materia di collaborazione, relativa ai delitti di cui all'articolo 9, comma 2, possono essere concesse soltanto a coloro che, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 16-quater, hanno sottoscritto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-quater.
2. Il giudice, anche d'ufficio, accerta l'avvenuta redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione entro il termine prescritto.
3. Se la collaborazione si manifesta nel corso del dibattimento, il giudice puo' concedere le circostanze attenuanti di cui al comma 1 anche in mancanza del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, ferma restando la necessita' di procedere alla sua redazione entro il termine prescritto per gli effetti di cui agli articoli 16-quater e 16-nonies. ))