Articolo 12 del Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8
Articolo 11Articolo 13
Versione
16 gennaio 1991
>
Versione
17 marzo 1991
>
Versione
9 giugno 1992
>
Versione
25 marzo 2001
>
Versione
21 febbraio 2018
>
Versione
4 dicembre 2018
Art. 12. Assunzione degli impegni 1. Le persone nei cui confronti e' stata avanzata proposta di ammissione alle speciali misure di protezione devono rilasciare all'autorita' proponente completa e documentata attestazione riguardante il proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, gli obblighi a loro carico derivanti dalla legge, da pronunce dell'autorita' o da negozi giuridici, i procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, i titoli di studio e professionali, le autorizzazioni, le licenze, le concessioni e ogni altro titolo abilitativo di cui siano titolari. Le predette persone devono, altresi', designare un proprio rappresentante generale o rappresentanti speciali per gli atti da compiersi.
2.Le speciali misure di protezione sono sottoscritte dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:
a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione delle misure;
b) sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro atto di indagine ivi compreso quello che prevede la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione;
c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalle obbligazioni contratte;
d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorita' giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione ed a non incontrare ne' a contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna persona dedita al crimine, ne', salvo autorizzazione dell'autorita' giudiziaria quando ricorrano gravi esigenze inerenti alla vita familiare, alcuna delle persone che collaborano con la giustizia;
e) specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, e le altre utilita' delle quali dispongono direttamente o indirettamente, nonche', immediatamente dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il danaro frutto di attivita' illecite.
L'autorita' giudiziaria provvede all'immediato sequestro del danaro e dei beni ed utilita' predetti.
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 6)) .
3-bis. All'atto della sottoscrizione delle speciali misure di protezione l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2.
Entrata in vigore il 4 dicembre 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente