Articolo 116 del Decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77
Articolo 114Articolo 117
Versione
17 maggio 1995
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Versione
28 dicembre 1995
Art. 116. (Completamento degli inventari e ricostruzione dello stato patrimoniale) 1. Gli enti locali provvedono al completamento degli inventari ed alla ricostruzione degli stati patrimoniali entro il 31 dicembre del 1995, con esclusione dei beni mobili non registrati per i quali il termine e' fissato al 31 dicembre 1996. ((2))

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1995, n. 539 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) che " il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall' articolo 116 del decreto legislativo n. 77 del 1995 , per il completamento degli inventari e la ricostruzione degli stati
patrimoniali, e' prorogato al 31 maggio 1996."
Entrata in vigore il 28 dicembre 1995
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