Articolo 17 del Decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77
Articolo 16Articolo 18
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17 maggio 1995
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10 settembre 1996
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1 aprile 1998
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13 ottobre 2000
Art. 17. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Entrata in vigore il 13 ottobre 2000
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