Art. 1. Articolo unico
E' approvato l'annesso capitolato generale d'oneri per gli appalti del servizio di manovalanza presso gli enti della Difesa.
L'annesso capitolato generale d'oneri, composto di quarantaquattro articoli e vistato dal Ministro per la difesa, avra' effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla stessa data e' abrogato il capitolato d'oneri per l'appalto del servizio di manovalanza presso gli enti dell'Esercito, approvato con decreto ministeriale 30 giugno 1960.