Articolo 28 del Decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546
Articolo 27Articolo 29
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13 gennaio 1994
Art. 28. 1. L'articolo 60 e' sostituito dal seguente:
"Art. 60 (Orario di servizio e orario di lavoro). - 1. L'orario di servizio si articola di norma su sei giorni, dei quali cinque anche nelle ore pomeridiane, in attuazione dei principi generali di cui al titolo I e al fine di corrispondere alle esigenze dell'utenza. Sono fatte salve le particolari esigenze dei servizi che richiedano orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana e quelle delle istituzioni scolastiche.
2. L'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, e' funzionale all'orario di servizio".
Entrata in vigore il 13 gennaio 1994
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