Articolo 21 del Decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546
Articolo 20Articolo 22
Versione
13 gennaio 1994
Art. 21. 1. L'articolo 44 e' sostituito dal seguente:
"Art. 44 (Formazione e lavoro). - 1. Con il regolamento governativo di cui all'articolo 41 sono definite le qualifiche e le modalita' di accesso all'impiego, di giovani da 18 a 32 anni, attraverso un periodo biennale di formazione e lavoro.
2. Durante il biennio di cui al comma 1, i giovani, oltre a espletare le mansioni pertinenti alla propria qualifica, dovranno seguire appositi corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento e avranno diritto a una quota parte della retribuzione iniziale della qualifica stessa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali".
Entrata in vigore il 13 gennaio 1994
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