Articolo 13 del Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14
Articolo 12Articolo 14
Versione
10 marzo 2020
>
Versione
30 aprile 2020
Art. 13. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 2020, N. 27)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 aprile 2020, n. 27 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14 , sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14 ".
Entrata in vigore il 30 aprile 2020
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente