Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65
Articolo 5Articolo 6 bis
Versione
3 maggio 2002
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Versione
15 febbraio 2019
Art. 6. (( 1. Per i lavori del Comitato possono essere presentati, indifferentemente, documenti in lingua italiana o slovena alla cui traduzione provvedono, con successivo rimborso degli oneri da parte del Comitato, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, le strutture regionali che svolgono funzioni di supporto al Comitato medesimo. ))
Entrata in vigore il 15 febbraio 2019
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