Articolo 16 - Statuto della Legge 12 luglio 1999, n. 232
Articolo 15Articolo 17
Versione
20 luglio 1999
Articolo 16
Sospensione delle indagini o dell'esercizio dell'azione penale
Nessuna indagine e nessun procedimento penale possono essere iniziati o proseguiti ai sensi del presente Statuto per il periodo di dodici mesi successivo alla data in cui il Consiglio di Sicurezza con risoluzione adottata ai sensi del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite, ne abbia fatto richiesta alla Corte; tale richiesta puo' essere rinnovata dal Consiglio con le stesse modalita'.
Entrata in vigore il 20 luglio 1999
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