Articolo 3 - Statuto della Legge 12 luglio 1999, n. 232
Articolo 2Articolo 4
Versione
20 luglio 1999
Articolo 3
Sede della Corte
La sede della Corte e' all'Aia, nei Paesi-Bassi ("Stato ospitante"). La Corte e lo Stato ospitante stabiliscono un accordo di sede che sara' in seguito approvato dall'Assemblea degli Stati Parte, successivamente concluso dal Presidente della Corte a nome di quest'ultima. Quando lo ritiene opportuno, la Corte puo' riunirsi in qualsiasi altro luogo, secondo le norme del presente Statuto.
Entrata in vigore il 20 luglio 1999